CONTRATTI DI AFFITTO D'AZIENDA
(SERVIZI STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO MENICHETTI)
Grazie a questo tipo di contratto l'imprenditore può sospendere l'esercizio della propria attività
senza perdere la possibilità di un successivo subentro. L'azienda non viene quindi chiusa
definitivamente ma, si ricorre all'istituto dell'"Affitto di Azienda". L'affitto di azienda non è
specificatamente definito dalle norme civili e fiscali. In atto, l'affitto di azienda, che dal lato
civile è, prettamente, regolato dagli artt. 2561-2562 del Codice civile, può essere considerato nelle
piccole imprese una buona opportunità per il futuro erede e un modo di metterne alla prova le proprie
capacità imprenditoriali, prima di deciderne un eventuale successivo passaggio a titolo definitivo per
la gestione dell'impresa. Ai fini fiscali, l'affitto di azienda consente di proseguire l'attività,
dal concedente all'affittuario, sostanzialmente in neutralità fiscale. In tale istituto, infatti, non
sorgono plusvalenze, non origina avviamento, e così via, a tal fine saranno approfonditi particolarmente
gli aspetti fiscali del particolare istituto caratterizzante la locazione di azienda.

















