APPROFONDIMENTI - (Studio Commerciale Menichetti)
IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI
(APPROFONDIMENTI STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO MENICHETTI)
LE ALIQUOTE:
La misura dell'Imposta di
Registro varia in base alla tipologia di immobile oggetto di locazione, infatti, dobbiamo
distinguere tra:
- IMMOBILI AD USO ABITATIVO
In questo caso si deve pagare l'imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo.
- IMMOBILI STRUMENTALI
In questo caso abbiamo l'aliquota dell'1% per le locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva, mentre se il locatore non è soggetto all'imposizione dell'Iva, la locazione è assoggettata all'imposta di registro con l'aliquota del 2%.
- FONDI RUSTICI
In questo caso l'aliquota è dello 0,50% e non può essere inferiore alla misura fissa di € 67,00.
CESSIONE:
In caso di cessione del
contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, se non rientra nel campo di
applicazione dell'Iva, è dovuta l'imposta di registro nella misura fissa di € 67,00, se è previsto un
corrispettivo per la cessione allora si applica il 2% di tale importo. In ogni caso, l'imposta dovuta
non può essere inferiore a € 67,00.
RISOLUZIONE:
Le risoluzioni dei
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, sono soggette
all'imposta di registro nella misura fissa di € 67,00.
PROROGA:
La proroga del contratto di
locazione di un immobile urbano, al pari della stipula, può essere registrata corrispondendo
l'imposta per la singola annualità oppure per l'intero periodo di durata della proroga.
MODALITA' DI VERSAMENTO:
L'imposta di
registro va pagata prima di presentare la registrazione del contratto, si paga presso qualsiasi agente
della riscossione, banca o ufficio postale. Deve essere versata utilizzando il
Modello F23 entro 30 giorni dalla data
di stipula dell'atto e, in ogni caso, prima della richiesta di registrazione.
Inoltre, l'imposta di registro deve essere arrotondata all'unità di euro per eccesso o per difetto
in base al superamento o meno dei 50 centesimi.
Il pagamento, se non previsto diversamente dal contratto, spetta in parti uguali al locatore ed al
conduttore, in ogni caso entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per
la registrazione.
Per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento può avvenire:
- Ogni anno
In questo caso il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2% a ciascuna annualità e tenendo conto degli eventuali aumenti ISTAT applicati.
- In unica soluzione
In questo caso il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2% all'importo pattuito per l'intera durata del contratto. Utilizzando questa ipotesi si ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
PRINCIPALI CODICI TRIBUTO:
| TIPOLOGIA | IMPOSTA | CODICE F23 |
| Nuovo Contratto | 2%* | 115T |
| Nuovo Contratto (Intero Periodo) | 2%* | 107T |
| Rinnovo Annuale | 2%* | 112T |
| Proroga | 2%* | 114T |
| Cessione (Pagamento Annuale) | 2%* | 109T |
| Cessione (Pagamento Unico) | € 67,00* | 110T |
| Risoluzione | € 67,00* | 113T |
* Vedi Casi particolari nei dettagli delle aliquote.
SANZIONI E INTERESSI:
L'omessa
registrazione del contratto, l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro sono alcuni esempi
delle violazioni di carattere fiscale che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative.
- TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
I contratti di locazione devono essere registrati entro 30gg della data di stipula del contratto. Se il contratto viene registrato dopo tale data, oltre all'imposta di registro dovuta, sono dovuti la sanzione e gli interessi legali previsti per legge.
L'importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull'imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di stipula e la data di registrazione.
Gli interessi sono calcolati al tasso legale dal giorno di stipula + 30 giorni e devono essere pagati con codice tributo 731T.RITARDO SANZIONI CODICE F23 Entro 120 giorni 10% 671T Entro l'anno 12% 671T Oltre l'anno Comunicato dall'Agenzia Entrate
- TARDIVO PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE
Il pagamento dell'imposta di registro per le annualità successive deve essere effettuato entro 30 giorni dalla cadenza annuale del contratto di locazione. Se questo termine non viene rispettato oltre all'imposta di registro, saranno dovute anche sanzioni ed interessi legali previsti per legge.
L'importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull'imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data della cadenza annuale e la data di versamento dell'imposta.
Gli interessi sono calcolati al tasso legale dal giorno di stipula + 30 giorni e devono essere pagati con codice tributo 731T.RITARDO SANZIONI CODICE F23 Entro 30 giorni 2,5% 671T Entro l'anno 3% 671T Oltre l'anno 30% 671T
- TARDIVA REGISTRAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il pagamento dell'imposta di registro per la risoluzione anticipata di un affitto deve essere fatta entro 30gg dalla nuova data di fine locazione. Se questo termine non viene rispettato oltre all'imposta di registro, saranno dovute anche sanzioni ed interessi legali previsti per legge.
L'importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull'imposta di registro dovuta di € 67,00. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di fine locazione e la data di versamento dell'imposta.
Gli interessi sono calcolati al tasso legale dal giorno di stipula + 30 giorni e devono essere pagati con codice tributo 731T.RITARDO SANZIONI CODICE F23 Entro 30 giorni 2,5% 671T Entro l'anno 3% 671T Oltre l'anno 30% 671T
Commenti

Sul vostro sito ho trovato le regole per il ravvedimento della risoluzione del contratto di locazione. Voi scrivete che la sanzione è il 2,5% entro 30 giorni. LUfficio dell'Agenzia delle Entrate della mia città invece dice che è il 10% (quindi come per la mancata registrazione 1/12 di 120%). Quale delle due interpretazioni è quella giusta?

Le riporto un estratto dell’Annuario del contribuente 2010:
“
- una sanzione del 2,5 per cento dell'imposta dovuta (1/12 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
- una sanzione del 3 per cento dell'imposta dovuta (1/10 del 30 per cento) e gli interessi di mora, se eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.”
Fonte: Annuario del contribuente 2010 (Agenzia delle Entrate) - Pagina 168 Per scaricarlo in pdf clicchi qui.











