Sono cambiate nuovamente le
norme che regolano i pagamenti con assegni e contanti
(introdotte ad aprile dal precedente governo).
La manovra d'estate (Dl 112/08) ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal decreto legislativo 231/07 sull'antiriciclaggio.
Dal 25 giugno sono entrate in vigore le nuove
norme introdotte il 30 aprile scorso, ma sono
cancellate le sanzioni previste contro chi ha
violato le precedenti disposizioni.
Contanti
I pagamenti in contanti
attualmente sono possibili soltanto per importi sotto
ai 12.500 euro.
I trasferimenti per importi pari o superiori a tale cifra possono essere fatti
soltanto tramite banche o poste. Anche gli assegni trasferibili
sono consentiti solo per pagamenti sotto i 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un'imposta di bollo di 1,5 euro per ogni modulo,
inoltre non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata,
ma i soggetti beneficiari sono suscettibili di indagine fiscale.
Gli assegni non trasferibili
sono ancora ammessi per qualsiasi importo e consegnati senza formalità da banche e
poste.
Novità anche per i libretti al portatore
che dal 25 giugno devono avere un saldo sotto i 12.500 euro,
tale limitazione è valida anche per i libretti già esistenti, che devono essere estinti o
limitati entro il 30 giugno 2009.
Restano invariati i limiti fissati ad aprile
per i trasferimenti di denaro tramite il circuito Money transfer,
che sono ammessi solo per somme fino a 2.000 euro o, se chi ordina l'operazione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni economiche, fino a 5.000 euro.
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