E' ufficiale la norma che
stabilisce l'abolizione dell'ICI sulla
prima casa. Il Ministero delle finanze
ha fornito le direttive per poter provvedere al
versamento del primo acconto per l'anno 2008.
Con il D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata
introdotta
una norma di esenzione ICI a favore
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha
fornito le prime istruzioni per fruire
correttamente di tale agevolazione con la
Risoluzione 5 giugno 2008, n. 12/DF.
Per poter usufruire dell'esenzione è necessario
che il soggetto (la persona fisica)
vanti su un immobile un diritto di
proprietà o un altro diritto reale e
che tale immobile sia adibito ad
abitazione principale dello stesso
soggetto.
Dall'esenzione dal pagamento
dell'imposta, risultano sicuramente
escluse le unità immobiliari di
categoria catastale A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8
(ville) ed A/9 (castelli e
palazzi eminenti), anche se adibite ad
abitazione principale, per le quali continua ad
applicarsi la detrazione prevista dall’articolo
8, commi 2 e 3, D.Lgs n. 504/1992.
Il dubbio rimane sulle
pertinenze, infatti nella definizione
dell'ICI la nozione di pertinenza si desume dal
Codice civile. Il vincolo pertinenziale deriva
unicamente dalla situazione di fatto. Come
evidenziato nella risoluzione n. 12, i Comuni
potrebbero aver adottato un regolamento per
circoscrivere (ma in ogni caso non per
eliminare) la pertinenza, con la naturale
conseguenza di dover controllare ogni
regolamento comunale per vedere ciò che è stato
deliberato in materia di pertinenze, per esempio
può esservi un limite al numero di pertinenze
ammesse classificabili catastalmente come posti
auto e garage.
Abitazione
Principale
Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, proprietario,
usufruttuario o titolare di altro diritto reale,
ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che
si identifica, salvo prova contraria, con quella
di residenza anagrafica.
Inoltre, se l'immobile in oggetto è adibito ad abitazione principale da più
soggetti, l'esenzione spetta a ciascuno di essi
ed è anche vero che se un'immobile è di proprietà di più soggetti, ma solamente
alcuni di essi hanno la residenza anagrafica in
quest'ultimo, l'ICI non è dovuta solo per questi
soggetti, gli altri che non hanno la residenza
nell'immobile in oggetto sono tenuti al
pagamento dell'imposta.
Nel caso in cui il contribuente trasferisca la
propria abitazione principale nel corso
dell'anno in un altro immobile, l'esenzione deve
essere riconosciuta a ciascuna unitÃ
immobiliare, proporzionalmente al periodo
dell'anno in cui si protrae tale destinazione.
Abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9
La non applicazione dell'agevolazione deve
essere riferita unicamente all'esenzione
dall'ICI, in quanto la stessa norma precisa che
a dette unità immobiliari continua ad essere
riconosciuta la detrazione per abitazione
principale. Ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui sopra è sufficiente la
semplice appartenenza dell'immobile ad una delle
suddette categorie catastali, a nulla rilevando
la sussistenza o meno delle caratteristiche
delle abitazioni di lusso individuate con
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969.
************
Decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere
di acquisto delle famiglie
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008
(Rettifica G.U. n. 126 del 30 maggio 2008)
Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa
dall'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si
intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nonche' quelle ad esse
assimilate dal comune con regolamento vigente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad
applicarsi la detrazione prevista dall'articolo
8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del
1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi
previsti dall'articolo 6, comma 3-bis,
e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive
modificazioni; sono conseguentemente abrogati il
comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato
decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in
aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504
del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale
fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un
importo pari a quanto sopra stabilito a
decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, criteri e modalitÃ
per la erogazione del rimborso ai comuni che il
Ministro dell'interno provvede ad attuare con
proprio decreto. Relativamente alle regioni a
statuto speciale, ad eccezione delle regioni
Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni
caso disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all'attribuzione delle quote dovute
ai comuni compresi nei loro territori nel
rispetto degli statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 17 gennaio 2006, come determinato
dall'articolo 1, comma 251, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno
eroga al soggetto di cui al medesimo decreto
ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime
finalità , lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui
al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della
legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla definizione dei
contenuti del nuovo patto di stabilità interno,
in funzione della attuazione del federalismo
fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e
degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, e all'articolo
1, comma 796, lettera b), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli
aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo
schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione nei termini fissati ai sensi
dell'articolo 174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
Misure sperimentali per l'incremento della
produttività del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del
prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 10 per cento, entro
il limite di importo complessivo di 3.000 euro
lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni
di lavoro straordinario, ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel
periodo suddetto;
b) per prestazioni
di lavoro supplementare ovvero per prestazioni
rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo
riferimento a contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati prima della data di entrata
in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a
incrementi di produttività , innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di
competitività e redditività legati all'andamento
economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono
ai fini fiscali e della determinazione della
situazione economica equivalente alla formazione
del reddito complessivo del percipiente o del
suo nucleo familiare entro il limite massimo di
3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali, salve restando le
prestazioni in godimento sulla base del reddito
di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal
sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo
stesso che ha rilasciato la certificazione unica
dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta
per iscritto l'importo del reddito da lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4
hanno natura sperimentale e trovano applicazione
con esclusivo riferimento al settore privato e
per i titolari di reddito da lavoro dipendente
non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.
Trenta giorni prima del termine della
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali procede, con le
organizzazioni sindacali dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, a una
verifica degli effetti delle disposizioni in
esso contenute. Alla verifica partecipa anche il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale
estensione del provvedimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, la lettera b) e' soppressa.
Art. 3.
Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'Associazione bancaria italiana definiscono
con apposita convenzione, da stipulare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, aperta all'adesione delle
banche e degli intermediari finanziari ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le
modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche
in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
dei mutui a tasso variabile stipulati per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
dell'abitazione principale anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione
dell'importo delle rate del mutuo ad un
ammontare pari a quello della rata che si
ottiene applicando all'importo originario del
mutuo il tasso di interesse come risultante
dalla media aritmetica dei tassi applicati ai
sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo
della rata così calcolato rimane fisso per tutta
la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata
dovuta secondo il piano di ammortamento
originariamente previsto e quello risultante
dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di
un conto di finanziamento accessorio regolato al
tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci
anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di
uno spread dello 0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla
rinegoziazione effettuata, la differenza tra
l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello
risultante dall'atto di rinegoziazione generi
saldi a favore del mutuatario, tale differenza
e' imputata a credito del mutuatario sul conto
di finanziamento accessorio. Qualora il debito
del conto accessorio risulti interamente
rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente
prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto
accessorio, alla data di originaria scadenza del
mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di
rate costanti il cui importo e' uguale
all'ammontare della rata risultante dalla
rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato
sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato
il conto accessorio purche' più favorevole al
cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del
mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad
assistere il rimborso, secondo le modalitÃ
convenute, del debito che risulti alla data di
scadenza di detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo n.
385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di
cui al comma 1 formulano ai clienti interessati,
secondo le modalità definite nella stessa
convenzione, la proposta di rinegoziazione entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'accettazione della proposta
e' comunicata dal mutuatario alla banca o
all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla comunicazione della proposta stessa. La
rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti
a decorrere dalla prima rata in scadenza
successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui
sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e
per esse le banche e gli intermediari finanziari
non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Art. 4.
Sviluppo dei servizi di trasporto aereo
1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree
italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e'
rimborsata nel minore termine tra il trentesimo
giorno successivo a quello della cessione o
della perdita del controllo effettivo da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze e il
31 dicembre 2008.
2. Le medesime somme sono gravate da una
maggiorazione del tasso di interesse previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.
3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi
maturati sono utilizzati per fare fronte alle
perdite che comportino una diminuzione del
capitale versato e delle riserve al di sotto del
livello minimo legale.
4. In caso di liquidazione dell'Alitalia -
Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al
presente articolo e' rimborsato solo dopo che
sono stati soddisfatti tutti gli altri
creditori, unitamente e proporzionalmente al
capitale sociale.
5. All'esito della cessione o della perdita
del controllo effettivo da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 1,
le eventuali somme e gli interessi maturati
utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi
del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti
dalla citata compagnia aerea che provvede al
relativo rimborso con aumento di capitale almeno
di pari importo.
6. Il ripristino degli obblighi di pagamento
si applica anche in ipotesi di realizzo di utili
da parte di Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi
maturati sono dovuti nei limiti degli utili
realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla
disciplina di cui ai commi precedenti.
7. All'onere derivante dal comma 3, pari a
300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa
fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarietà sociale.
8. L'importo di 300 milioni di euro viene
versato sulla contabilità speciale 1201,
utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per
concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme,
rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nella stessa proporzione e fino
alla concorrenza massima dell'importo ridotto,
alle autorizzazioni di spesa di cui al'articolo
1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa di cui
all'elenco n. 1, allegato al presente decreto,
sono ridotte per gli importi ivi individuati. 2.
Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a
1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3
milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni
di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011, nonche' quelle
derivanti dalle modifiche normative previste dai
commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro
per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per
l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno
2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011,
131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5
milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014, sono
iscritte nel «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22, comma 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti e da inviare
alla Corte dei conti per la registrazione, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica, possono essere rimodulate
tra i programmi le dotazioni finanziarie di
ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per
le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito. Le variazioni
tra spese di funzionamento e quelle per
interventi sono consentite entro il limite
massimo del 10 per cento delle risorse stanziate
per le finalità previste dalla legge nell'ambito
del programma interessato dalla riduzione. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa
in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per
l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno
2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo
del fondo e' disposto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono
revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato
per l'anno 2008, nell'ambito della missione
«Infrastrutture pubbliche e logistica»,
programma «Sistemi stradali e autostradali», in
attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al
fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di
1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette
risorse una quota pari a 611 milioni di euro e'
versata nell'anno 2008 su apposita contabilitÃ
speciale, ai fini del riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438
milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni
di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli
1 e 2, nonche' dal comma 4 del presente articolo
pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro
che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini
della compensazione in termini di indebitamento
netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno
2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno
2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011, si provvede:
a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008,
a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a
1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311
milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni
di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro
per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo
delle disponibilità del fondo di cui al comma 2,
come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010
mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e
173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante
utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal
comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del
6,78 per cento degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a
452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno
2010, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione
«fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
i seguenti accantonamenti:
=====================================================================
| 2008 | 2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle finanze | 6.158.000| 17.418.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e della previdenza | |
sociale | -| 29.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia | 20.490.000| 36.146.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione | 19.250.000| -
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno | 33.000.000| 64.093.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche agricole, | |
alimentari e forestali | 171.000| -
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le attività culturali | 4.989.000| 11.809.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute | 20.670.000|151.682.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti | 800.000| 3.120.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'università e della ricerca | 4.372.000| 2.958.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della solidarietà sociale | 60.100.000|165.145.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |170.000.000|452.400.000
8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al
comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel
fondo speciale di conto capitale iscritto ai
fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
relative ai seguenti accantonamenti:
=====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle | | |
finanze |65.000.000|128.100.000|198.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero affari esteri |2.300.000 |3.000.000 |-
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche | | |
agricole, alimentari e forestali |- |- |200.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le | | |
attività culturali |7.700.000 |41.000.000 |41.800.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |75.000.000|172.100.000|240.000.000
9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono
abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che
per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: «che per l'anno 2008 e'
integrato di 35 milioni di euro.»;
2) al comma 60, lettera a),
le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b),
le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000
euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14
milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: « 8,8 milioni di euro per l'anno
2008.»;
5) al comma 247, le parole da: «35
milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno
2008.»;
6) al comma 309, le parole da: «2
milioni» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro
per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2
milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole:
«All'onere derivante dai commi da 396 a 400,
pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno
2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal
2009,» sono sostituite dalle seguenti:
«All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a
400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere
dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A
decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio
finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3
milioni di euro a decorrere dall'anno» sono
sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro
per l'anno»;
11) il comma 437 e' sostituito dal
seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le
politiche sociali e' ridotta di 1,25 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.»;
12) il comma 519 e' sostituito dal
seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1209, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 25 milioni
per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009.
Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni
di euro annui.»;
13) il comma 535 e' sostituito dal
seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.»;
14) il secondo periodo del comma
1152-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal
seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;
15) il secondo periodo del comma 584
e' soppresso.
10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole:
«20 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo
periodo e' sostituito dai seguenti: «L'onere
derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8
milioni di euro per l'anno 2008.
L'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, come determinata dalla tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta
di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b) all'articolo 40, comma
3-bis, la lettera b) e'
soppressa;
c) all'articolo 4, comma
4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».
11. All'articolo 1, comma 1267, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009» sono sostituite dalle seguenti: «50
milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di
euro per l'anno 2008».
12. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la rideterminazione delle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1
allegato al presente decreto. Fermo quanto
previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque
ridotte tutte le autorizzazioni di spesa
utilizzate per la copertura degli oneri
derivanti dalle disposizioni legislative
rideterminate ai sensi del presente articolo.
Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati,
incompatibili con il presente articolo, restano
privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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