Uno degli strumenti piĂą efficaci
di contrasto all’evasione fiscale è
l’accertamento sintetico. Con questo strumento
viene misurata la capacitĂ contributiva dei
soggetti IRPEF, in base al possesso di
determinati beni specificamente individuati.
Una
recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la
n. 49/E del 2007, ha riportato di grande
attualitĂ il Redditometro, ed inizia una nuova
fase di controlli fiscali da parte dell'Agenzia
delle entrate.
Il redditometro è uno strumento
utilizzato per la determinazione in maniera
sintetica della capacitĂ contributiva dei
soggetti Irpef in relazione ad alcuni beni
posseduti, nell'ipotesi in cui il reddito
accertabile si discosti per almeno un quarto da
quello dichiarato.
Il suo utilizzo è regolato dall'articolo
38 del Dpr n. 600/1973, in base al
quale l'ufficio, in presenza di elementi e
circostanze di fatto certi, può determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente, quando si verifica che il reddito
presunto sia superiore al 25 per cento del
reddito dichiarato e che tale scostamento sia
consecutivo per almeno due anni.
Per determinare il reddito e superare le
incertezze di stima, la legge ha definito alcuni
elementi indicativi di capacitĂ contributiva e
la loro precisa quantificazione, che
costituiscono il cosiddetto Redditometro:
- aeromobili (elicotteri da turismo, alianti,
deltaplani a motore);
- navi con stazza superiore a 50 tonnellate e
imbarcazioni da diporto;
- autoveicoli e altri mezzi di trasporto a
motore (camper, autocaravan, motocicli con
cilindrata superiore a 250 cc);
- roulotte;
- residenze principali e secondarie;
- collaboratori familiari;
- cavalli da corsa o da equitazione;
- assicurazioni di ogni tipo.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, può
determinare il reddito complessivo sulla base di
altri elementi indicativi di capacitĂ
contributiva, non elencati espressamente (ad
esempio viaggi, crociere, scuole private).
Rientrano nel calcolo del reddito complessivo
presunto anche gli incrementi patrimoniali
determinati dall’ acquisto di immobili, azioni,
titoli di stato, obbligazioni.
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DPR N° 600/1973 -
Accertamento delle Imposte sui redditi)
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle
persone fisiche
[1] L'Ufficio delle imposte procede alla
rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
persone fisiche quando il reddito complessivo
dichiarato risulta inferiore a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in
parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni
d'imposta indicate nella dichiarazione.
[2] La rettifica deve essere fatta con unico
atto, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta locale sui
redditi, ma con riferimento analitico ai redditi
delle varie categorie di cui all'art. 6 del
D.P.R. 29-9-1973, n. 597 .
[3] L'incompletezza, la falsitĂ e l' inesattezza
dei dati indicati nella dichiarazione, salvo
quanto stabilito nell'art. 39, possono essere
desunte dalla dichiarazione stessa, dal
confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui
all'articolo precedente anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi,
precise e concordanti.
[4] L'ufficio, indipendentemente dalle
disposizioni recate dai commi precedenti e
dall'articolo 39, può, in base ad elementi e
circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo
di tali elementi e circostanze quando il reddito
complessivo netto accertabile si discosta per
almeno un quarto da quello dichiarato. A tal
fine, con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalitĂ in base alle quali
l'ufficio può determinare induttivamente il
reddito o il maggior reddito in relazione ad
elementi indicativi di capacitĂ contributiva
individuati con lo stesso decreto, quando il
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto
ai predetti elementi per due o piĂą periodi
d'imposta.
[5] Qualora l'ufficio determini sinteticamente
il reddito complessivo netto in relazione alla
spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si
presume sostenuta, salvo prova contraria, con
redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno
in cui è stata effettuata e nei cinque
precedenti.
[6] Il contribuente ha facoltĂ di dimostrare,
anche prima della notificazione
dell'accertamento, che il maggior reddito
determinato o determinabile sinteticamente è
costituito in tutto o in parte da redditi esenti
o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta. L'entitĂ di tali redditi e la
durata del loro possesso devono risultare da
idonea documentazione.
[7] Dal reddito complessivo determinato
sinteticamente non sono deducibili gli oneri di
cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo
comma . Agli effetti dell'imposta locale sui
redditi il maggior reddito accertato
sinteticamente è considerato reddito di capitale
salva la facoltĂ del contribuente di provarne l'
appartenenza ad altre categorie di redditi.
[8] Le disposizioni di cui al quarto comma si
applicano anche quando il contribuente non ha
ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2),
3) e 4).
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