Studio Commerciale e Tributario Menichetti - Commercialista Firenze - Consulenza
 
Studio Commerciale e Tributario Menichetti - Firenze
Cerca:
       
 
 
  Studio Commerciale e Tributario Menichetti Firenze - commercialista consulenza fiscale e tributaria
Lo Studio - Commercialista Menichetti Firenze
 
   
Servizi - Commercialista Menichetti Firenze
 
   
Contatti - Studio Commerciale Menichetti Firenze
 
   
Utilità - Studio Commerciale Menichetti Firenze
 
   
 
Ultimo Aggiornamento 01/12/2008

 
Studio Commerciale Firenze Menichetti
  Studio Commercialista Firenze Menichetti
   
 
Istituto Nazionale Tributaristi
   
 
 
   
 
   
 
  Risoluzione consigliata: 1024 x 768
  Testato su: Internet Explorer 7
  Testato su: Firefox 2
 



:: NEWS E APPROFONDIMENTI ::


:: REDDITOMETRO ::

Uno degli strumenti più efficaci di contrasto all’evasione fiscale è l’accertamento sintetico. Con questo strumento viene misurata la capacità contributiva dei soggetti IRPEF, in base al possesso di determinati beni specificamente individuati. Commercialista Firenze - Valore NormaleUna recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 49/E del 2007, ha riportato di grande attualità il Redditometro, ed inizia una nuova fase di controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il redditometro è uno strumento utilizzato per la determinazione in maniera sintetica della capacità contributiva dei soggetti Irpef in relazione ad alcuni beni posseduti, nell'ipotesi in cui il reddito accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.
Il suo utilizzo è regolato dall'articolo 38 del Dpr n. 600/1973, in base al quale l'ufficio, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi, può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando si verifica che il reddito presunto sia superiore al 25 per cento del reddito dichiarato e che tale scostamento sia consecutivo per almeno due anni.

Per determinare il reddito e superare le incertezze di stima, la legge ha definito alcuni elementi indicativi di capacitĂ  contributiva e la loro precisa quantificazione, che costituiscono il cosiddetto Redditometro:

- aeromobili (elicotteri da turismo, alianti, deltaplani a motore);

- navi con stazza superiore a 50 tonnellate e imbarcazioni da diporto;

- autoveicoli e altri mezzi di trasporto a motore (camper, autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc);

- roulotte;

- residenze principali e secondarie;

- collaboratori familiari;

- cavalli da corsa o da equitazione;

- assicurazioni di ogni tipo.

L’Amministrazione finanziaria, inoltre, può determinare il reddito complessivo sulla base di altri elementi indicativi di capacità contributiva, non elencati espressamente (ad esempio viaggi, crociere, scuole private).

Rientrano nel calcolo del reddito complessivo presunto anche gli incrementi patrimoniali determinati dall’ acquisto di immobili, azioni, titoli di stato, obbligazioni.

************

DPR N° 600/1973 - Accertamento delle Imposte sui redditi)
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

[1] L'Ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

[2] La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597 .

[3] L'incompletezza, la falsità e l' inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

[4] L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.

[5] Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

[6] Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

[7] Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma . Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l' appartenenza ad altre categorie di redditi.

[8] Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).

************

Redditometro Documento: Circolare n. 49/E del 09/08/2007



     
   


 
Commercialista Firenze - Studio Menichetti - Lastra a Signa Scandicci Prato Empoli Signa
Studio Commerciale e Tributario Menichetti
Via A. Gramsci, n° 113 - 115 - 50055 - Lastra a Signa (Firenze) - Italy
Tel. 055-8721263 - Fax. 055-8720864 - email: info@studiomenichetti.it - P.I. 03481410482

 Copyright © 2002 - 2008 Studio Menichetti  |Privacy|